S.S.17 Km 150+600 Castel di Sangro (AQ)tel. e fax 0864.840040

DOCUMENTI

QUALI DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- l'attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto);
- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

 

 

invio documenti per detrazione

 

 

 

DETRAZIONE FISCALE 65%

DETRAZIONE FISCALE

La Legge di Stabilità 2014 ha prorogato l'agevolazione al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni). Nel 2015 la percentuale di detrazione scenderà al 50% (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per i condomìni). Dal 2016 la percentuale scenderà al 36% (dal 1° luglio 2016 per i condomìni).

EDIFICI INTERESSATI

L' agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.
Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell'immobile.
Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l'installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall'intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.
Dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge 90/2013) la detrazione del 65% sia applica anche ai lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE

Possono usufruire dell'agevolazione per la riqualificazione energetica tutti i contribuenti che sostengono - fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni) - spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. In particolare, sono ammessi all'agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche, possono fruire dell'agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull'immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l'immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza..

QUALI LIMITI RISPETTARE PER LO SGRAVIO FISCALE

Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell'intervento. Tipologia di intervento Tetto massimo della detrazione Riqualificazione energetica globale (comma 344) 100.000 euro (65% di 153.846,15 euro). Interventi sull'involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345) 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro).
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346) 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro).
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347) 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro).
Interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti (legge di conversione del DL 63/2013). 62.400 euro (65% di 96.000,00 euro).
Sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per l'acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per la realizzazione degli interventi stessi.